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L’APPLICAZIONE DELLE PENE SOSTITUTIVE DI PENE DETENTIVE BREVI NELLA FASE DI ESECUZIONE DEL PROCESSO PENALE POST RIFORMA CARTABIA

 Il post riforma c.d. Cartabia, attuata attraverso la legge delega n. 134/2021 e, quindi, attraverso il d. lgs. n. 150/2022, ha inciso profondamente sull’intero sistema penale, sia sostanziale che processuale. Fra gli interventi più significativi è da annoverare senza dubbio quello che ha riguardato la riforma delle sanzioni sostitutive di pene detentive brevi previste dalla legge n. 689/81.

bilancia della giustizia accanto a codici su scrivania di legno antico

Le norme centrali nel sistema sono costituite dagli artt. 660 e 661 c.p.p. e dagli artt. 62, 63 e 71 della legge n. 689/81, come rispettivamente modificate dagli artt. 38 e 71 del d. lgs. 150/2022. Il sistema così congegnato distingue l’esecuzione delle pene sostitutive della semilibertà e della detenzione domiciliare sostitutive, dall’esecuzione della pena sostitutiva del lavoro di pubblica utilità sostitutivo e, infine, da quella della pena pecuniaria sostitutiva. La principale differenza è che per le pene sostitutive della semilibertà e detenzione domiciliare sostitutive l’esecuzione è affidata al magistrato di sorveglianza (che resta competente anche per la conversione della pena pecuniaria sostitutiva), mentre per il lavoro di pubblica utilità sostitutivo l’esecuzione è affidata allo stesso giudice che ha emesso la sentenza o il decreto penale di condanna (invece, in sede di conversione della pena pecuniaria sostitutiva, l’eventuale applicazione della pena sostitutiva del lavoro di pubblica utilità è affidata al magistrato di sorveglianza).

 
 
 

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