Screenshot WhatsApp e registrazioni vocali come prova: la Cassazione nelle cause civili e di lavoro
Uno screenshot di WhatsApp può costituire piena prova in giudizio? Una registrazione vocale può essere utilizzata in una causa di lavoro anche senza il consenso dell’interlocutore?

La risposta richiede di distinguere tre aspetti: l’ammissibilità del documento, la sua efficacia probatoria e la liceità della sua acquisizione. La giurisprudenza della Cassazione offre indicazioni precise, utili sia nel contenzioso civile sia nelle controversie tra lavoratore e datore di lavoro.
WhatsApp come prova in giudizio: il fondamento nell’articolo 2712 c.c.
Il riferimento principale è l’art. 2712 del codice civile, che disciplina le riproduzioni meccaniche, fotografiche, informatiche e fonografiche.
Queste riproduzioni formano piena prova dei fatti e delle cose rappresentate quando la parte contro cui vengono prodotte non ne disconosce la conformità. In questo quadro rientrano anche i messaggi WhatsApp, gli screenshot delle conversazioni e le registrazioni audio. Art. 2712 c.c.
La piena prova riguarda ciò che il documento rappresenta. Restano da valutare il significato delle dichiarazioni, la loro rilevanza rispetto alla domanda giudiziale e gli effetti giuridici che possono produrre. Un messaggio nel quale si afferma di avere eseguito un pagamento, ad esempio, non dimostra necessariamente che il relativo bonifico sia stato effettivamente disposto.
Rimangono applicabili le regole sull’onere della prova e sulla valutazione del materiale probatorio, previste dagli artt. 2697 c.c. e 116 c.p.c..
La Cassazione civile, sezione II, ordinanza 18 gennaio 2025, n. 1254, ha riconosciuto l’utilizzabilità documentale dei messaggi conservati sul telefono e acquisiti mediante riproduzione fotografica.
La massima afferma, nel passaggio dedicato agli screenshot:
«[…] piena utilizzabilità dei messaggi estrapolati da una "chat" di "whatsapp" mediante copia dei relativi "screenshot", tenuto conto del riscontro della provenienza e attendibilità degli stessi».
Il principio consente di produrre in giudizio la schermata della conversazione, ma richiama espressamente la verifica della provenienza e dell’attendibilità. Occorre quindi poter ricostruire chi abbia partecipato allo scambio, quale sia il contenuto pertinente e in quale contesto sia stato scritto. Cass. civ., sez. II, n. 1254/2025 — massima completa
Sul piano pratico, conservare la conversazione completa e il dispositivo di origine permette di affrontare eventuali contestazioni con elementi ulteriori rispetto alla singola immagine.
Disconoscimento dello screenshot: quali contestazioni rilevano?
La Cassazione civile, sezione lavoro, ordinanza 22 maggio 2025, n. 13684, ha precisato i requisiti del disconoscimento delle riproduzioni informatiche.
Secondo la massima, il disconoscimento:
«[…] non è soggetto ai limiti e alle modalità di cui all’art. 214 c.p.c., pur dovendo essere chiaro, circostanziato ed esplicito».
La decisione riguarda una copia di un disco cronotachigrafo, ma enuncia un principio relativo all’art. 2712 c.c.: la contestazione deve essere specifica, senza che ciò comporti necessariamente l’obbligo di individuare e dimostrare già una precisa alterazione tecnica rispetto all’originale. Cass. civ., sez. lavoro, n. 13684/2025 — massima completa
Per le chat, occorre quindi valutare concretamente se la difesa contesti la provenienza, la corrispondenza della riproduzione alla conversazione effettiva oppure altri elementi rilevanti. Una generica opposizione alla domanda avversaria non equivale, di per sé, a uno specifico disconoscimento del documento.
Va inoltre distinta questa disciplina dalla non contestazione dei fatti allegati, regolata dall’art. 115 c.p.c.: il disconoscimento investe la conformità della riproduzione; la non contestazione riguarda i fatti dedotti nel processo. Art. 115 c.p.c.
Il documento disconosciuto può ancora essere valutato dal giudice?
La Cassazione civile, sezione I, ordinanza 12 gennaio 2026, n. 617, affrontando il tema dei materiali fotografici, ha chiarito:
«Il giudice può utilizzare come prova i materiali fotografici anche in presenza di disconoscimento da parte del soggetto contro cui sono prodotti […]».
Il disconoscimento può far venir meno l’efficacia di prova legale della riproduzione, ma non impedisce necessariamente ogni ulteriore accertamento. La conformità può essere verificata attraverso altri mezzi di prova, comprese le presunzioni. Cass. civ., sez. I, n. 617/2026 — massima completa
Nell’applicazione di questo principio alla prova digitale, assumono rilievo gli eventuali riscontri: altre comunicazioni coerenti, testimonianze, disponibilità della conversazione originale e, quando necessario, accertamenti tecnici.
Registrazioni vocali e telefoniche come prova nel processo civile
Anche la registrazione di una conversazione può rientrare tra le riproduzioni disciplinate dall’art. 2712 c.c.
La Cassazione civile, sezione III, ordinanza 3 dicembre 2024, n. 30977, ribadisce:
«[…] la registrazione su nastro magnetico di una conversazione telefonica può costituire fonte di prova, ex art. 2712 c.c. […]».
La massima precisa che tale efficacia presuppone la mancata contestazione dell’effettivo svolgimento della conversazione e del contenuto riprodotto, nonché la partecipazione alla conversazione di almeno un soggetto che sia parte in causa. Cass. civ., sez. III, n. 30977/2024 — massima completa
Il messaggio vocale ricevuto su WhatsApp e la registrazione di una telefonata presentano modalità di formazione differenti. In entrambi i casi, la valutazione richiede attenzione all’identificazione della voce, all’integrità del file e al contesto.
Per predisporre la produzione, è opportuno conservare l’audio originale. Una trascrizione con indicazione dei passaggi rilevanti facilita la consultazione, ma deve consentire il confronto con la registrazione da cui deriva.
Registrare una conversazione sul lavoro: diritto di difesa e riservatezza
Nel diritto del lavoro, un riferimento specifico è Cassazione, sezione lavoro, n. 11322/2018, Rv. 648816-01.
La Rassegna dell’Ufficio del Massimario riporta il seguente principio:
«[…] l’utilizzo a fini difensivi di registrazioni di colloqui tra il dipendente e i colleghi sul luogo di lavoro non necessita del consenso dei presenti […]».
La Corte collega tale conclusione alla necessità di bilanciare riservatezza e tutela giurisdizionale. La registrazione effettuata dal lavoratore per tutelare la propria posizione e precostituirsi una prova può essere legittima quando risulta pertinente alla difesa e non eccede tale finalità. Corte di cassazione, Rassegna civile 2018, volume II — richiamo a Cass. n. 11322/2018
La finalità difensiva deve essere concreta e proporzionata. Il principio riguarda i colloqui ai quali il lavoratore partecipa e non costituisce un’autorizzazione generale a raccogliere conversazioni altrui o a diffondere gli audio.
Nel quadro attuale della protezione dei dati occorre individuare un’adeguata base giuridica ai sensi dell’art. 6 GDPR. Per le categorie particolari di dati personali, l’art. 9, paragrafo 2, lettera f), contempla il trattamento necessario all’accertamento, all’esercizio o alla difesa di un diritto in sede giudiziaria. Restano applicabili i principi di finalità, minimizzazione e sicurezza del trattamento. Art. 6 GDPR, art. 9 GDPR, art. 5 GDPR
Come predisporre chat e registrazioni per una controversia
Prima di utilizzare screenshot WhatsApp o registrazioni vocali in una causa civile o di lavoro, è opportuno:
Conservare gli originali: mantenere chat, file audio e dispositivo di provenienza.
Documentare il contesto: includere i passaggi necessari a comprendere il significato dello scambio.
Identificare gli interlocutori: verificare numeri, account e altri elementi utili; il nome salvato in rubrica, da solo, può essere insufficiente.
Evitare modifiche ai file: conservare separatamente gli originali rispetto a eventuali copie annotate o trascrizioni.
Collegare ogni documento ai fatti da provare: individuare con precisione la circostanza che il messaggio o l’audio dovrebbe dimostrare.
Valutare tempestivamente produzione e contestazioni: rispettare i termini e le preclusioni del procedimento applicabile.
La corretta gestione della prova digitale comincia prima del deposito. Provenienza, integrità, pertinenza e modalità di acquisizione incidono sulla possibilità di utilizzare efficacemente il documento nel processo.
Per valutare l’impiego di messaggi WhatsApp e registrazioni in una controversia civile o di lavoro, è possibile richiedere una consulenza allo Studio Legale Micera, a Milano.
Avv. Paolo Micera — Foro di Milano



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